MULTA PER GUIDA AL TELEFONO, SI PUÒ OTTENERE L’ANNULLAMENTO?

Mentre ti trovi alla guida del tuo autoveicolo ti squilla il cellulare e, per distrazione, rispondi al telefono senza munirti di apparecchio auricolare e/o attivare il dispositivo blutooth del veicolo per utilizzare la funzionalità “a viva voce”.


Qualche tempo dopo, pur non essendo stato fermato nell’immediato da alcuna pattuglia, ti viene recapitata a casa una multa ove ti viene contestata la violazione dell’art. 173 commi 2 e 3 bis C.d.S. per aver fatto uso, durante la guida, di telefono non a viva voce non dotato di auricolare.


Tra i motivi della mancata contestazione immediata, nel verbale leggi: “IMPOSSIBILITA’ DI FERMARE IL VEICOLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E NEI MODI REGOLAMENTARI“


Hai la possibilità di contestare la multa in questi casi?


Per fornire una compiuta risposta al quesito appena posto, occorre partire dall’esame dell’art. 200 comma 1 C.d.S. e dell’art. 14 della legge n. 689/1981 i quali, in tema di illeciti amministrativi, prevedono che: “la violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”.


Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 201 comma 1 C.d.S., stabilisce, invece, che il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 90 giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.


La ratio alla base delle normative appena citate è quella di riconoscere la possibilità, al soggetto colto in flagranza, di fornire la propria esposizione dei fatti ed esercitare così il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.


La contestazione immediata della violazione ha quindi un rilevo essenziale “per garantire la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non deve essere omessa ogni qualvolta sia possibile” (Cass. Civile Sez. III, sent. 4010/2000).


Partendo quindi da tale premessa normativa, occorre sottolineare che l’art. 384 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada indica “di massima” i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata (Cfr. Cass. 2494/2021), tra i quali, alla lettera e) viene ricompresa come ipotesi di impossibilità della contestazione immediata “[…] l’essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.


Se quindi, per un verso, nelle ipotesi contemplate dall’art. 384 del regolamento di attuazione la legge esonera l’organo accertatore dall’obbligo della contestazione immediata, per un altro verso, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, tale esonero, affinché non renda il procedimento sanzionatorio illegittimo, deve essere adeguatamente motivato.


In altri termini, affinché la dicitura riportata nel verbale non si riduca al richiamo di una mera “clausola di stile”, non è sufficiente che venga menzionata una delle ipotesi di impossibilità di mancata contestazione immediata contemplate dalla legge, ma devono essere precisamente indicate nel verbale, le circostanze di tempo, di luogo e di fatto che hanno reso impossibile, in concreto, la contestazione immediata da parte dell’agente verbalizzante: “Si tenga conto, inoltre, che, "in tema di violazioni del codice stradale, questa Corte ha più volte affermato che la contestazione immediata imposta dall'articolo 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento (ex plurimis: Cass. 11184/01)" cosi' in motivazione Cass. 28.4.2005, n. 883” (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 14 ottobre 2021 n. 28220).


Dunque, per tornare al caso inizialmente ipotizzato, ove nel verbale che ti è stato notificato sia omessa l’indicazione di effettive ragioni impeditive dell’immediata contestazione, quali ad esempio il flusso della circolazione veicolare, lo stato dei luoghi etc.. potrai adire la competente autorità giudiziaria per vedere annullato il provvedimento sanzionatorio “trattandosi di elementi tutti che si risolvono nel difetto di motivazione e rendono incerto l’accertamento, con conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino ed illegittimità del provvedimento che deve essere annullato” (cfr. Giudice di Pace di Roma, sez. III, sent. n. 14836/2021).


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